Il pirata, etimologicamente, è colui che assale e depreda. Più recentemente, l’atteggiamento generale di chi sfrutta a proprio vantaggio qualsiasi situazione di consumo di beni o servizi, è definito come pirateria; di conseguenza, il cosiddetto free rider, cioè colui che usufruisce di un bene (spesso pubblico) senza pagarlo, dal ragazzino che non oblitera il biglietto dell’autobus, fino all’evasore fiscale che poi si serve dei servizi statuali, viene facilmente bollato come pirata. Ancora, pirata è chi non paga determinate tasse legate alla circolazione di beni o servizi sui quali è imposto il monopolio dello stato (ad esempio sale, tabacco, alcolici, lotterie….), o chi è dedito alla fabbricazione e al commercio di materiale del quale è protetta la cosiddetta “proprietà intellettuale”; pirata è chi omette di soccorrere il ferito, a seguito di collisione con il proprio veicolo, al fine di evitare sanzioni previste dal legislatore. In generale la tendenza del linguaggio comune è ormai quella di far coincidere il termine pirateria con una generale e fumosa situazione di illegalità, corredata di opportunismi. Tuttavia, la storia, la tradizione ed anche la cultura popolare, hanno ricollegato il peiráomai, come l’“attentare” proprio dei briganti, ai crimini commessi sul mare. Dall’antico Mediterraneo, alle isole caraibiche del Cinquecento e Seicento, fino al mare prospiciente il Corno d’Africa del secolo Ventunesimo, il pirata agisce in quello spazio difficilmente regolabile che è il mare.

Carl Schmitt ha elaborato la sua teoria geopolitica degli spazi giuridici imperniandola sulla dicotomia tra Terra e Mare. La prima dimensione (entrambe sono considerate nella loro concretezza fisica e poi storica) è quella che più facilmente può recare i segni del diritto: le suddivisioni della proprietà, o i confini tra entità, a seguito di appropriazioni. La Legge è figlia della Terra, tanto che il nomos è la stessa appropriazione del suolo; basti pensare al fatto che la formula romana della mancipatio, ossia dell’acquisto delle res fondamentali della società arcaica (i fondi, il bestiame ecc.) è basata, assai probabilmente, sull’annuncio della conquista violenta, tramite assalto, attentato, di nuovi territori. Il Mare è invece uno spazio più “sfuggevole”, su di esso l’apposizione di confini non può funzionare: esso introduce da subito l’indeterminazione e la frammentazione. Il mare è lo spazio del non-diritto, dove è assai più facile compiere crimini o attentati, e nondimeno, lasciare immutata la sua superficie, la quale non può essere per natura marcata dall’appropriazione, ossia dal nomos. Il pirata trova dunque il suo ambiente d’azione elettivo in uno spazio poco definibile, in una estensione per conformazione quasi impalpabile. Anche per tale ragione, i dirottatori di aerei sono spesso stati definiti “pirati dell’aria”: proprio poiché anche il cielo non è suscettibile di essere fisicamente marcato da rotte, o dai confini tra gli stati (1). 

Questo primo punto risulta di fondamentale utilità per la materia che stiamo affrontando. Lo spazio dei testi (di cui le opere cinematografiche sono una parte) e poi lo spazio delle informazioni (che permette ai testi di circolare), o cyberspazio, sono marcati dalla impalpabilità, da una strutturazione che può avvenire solo in via teorica di modellizzazione, ma che non può affatto essere percepita coi sensi. Che si parli di “semiosfera”, come fa il semiologo Jurij Lotman, di “infosfera”, sulla scorta del filosofo Luciano Floridi, o che si preferiscano rappresentazioni di tipo reticolare, come prevale invece tra i teorici del postmoderno, dell’intertestualità e, appunto, del rizoma, è assai difficile che ci si possa concretamente rendere conto, percettivamente (sensorialmente), di tali forme dello spazio e, quindi, di fornirne una normazione sicura. Per quanto le costruzioni del diritto possano e debbano essere astratte, esse non possono però che formarsi, confrontandosi con la configurazione reale (nel senso delle cose) del mondo e con gli avvenimenti storici, anche se questi ultimi possono costruirsi intellettualmente, mediante narrazioni (le quali, a loro volta, dovranno essere più forti della stessa legge). Dunque, testi e informazione edificano spazi inafferrabili, nei quali il pirata può muoversi ed agire con facilità. Riconnettendoci alle precedenti determinazioni della figura del pirata, possiamo a questo punto rilevare facilmente come, colui che fabbrichi, commerci o spesso semplicemente diffonda, testi la cui proprietà intellettuale si trovi ad essere protetta dal diritto e non ne sia il titolare (servendosi eventualmente anche dello spazio della rete), potrebbe rientrare a pieno in queste maglie definitorie. Un dilemma si pone a riguardo della commercializzazione (dunque ad un fine di lucro) o della semplice diffusione di un testo o di un prodotto, ma, per le ragioni che seguono, procederemo per semplificazione, eliminando tale distinzione.

Carl Schmitt sottolinea come il ruolo del pirata sul mare non sia semplicemente quello di un sovvertitore di norme che oltretutto, in quel certo spazio, divengono ben poca cosa: non dimentichiamo il fatto che la celebre bandiera della filibusta, raffigurata con teschio ed ossa incrociate, il Jolly Roger, veniva innalzata quando si era a distanza di fuoco dall’imbarcazione da colpire, proprio perché si sottolineava, così, come l’assalto non avvenisse in nome di alcuno Stato e tutto fosse risolto all’interno del non-diritto dei mari. Il filosofo e giurista tedesco rimarca che i pirati del periodo coincidente con conquista del Nuovo Mondo, con le guerre di religione e con il grande scontro tra Inghilterra e Spagna per la normazione e la conquista dello spazio marittimo, ebbero un ruolo politico. Agirono spesso infatti, in guisa di “guardiani” del non-ordine del mare, soprattutto nei confronti delle navi appartenenti alla cattolicissima Spagna (2). Per utilizzare il linguaggio della teoria costituzionale elaborata dallo stesso Schmitt, essi furono i custodi della costituzione del Mare. Il ruolo del pirata, almeno in un determinato periodo storico, è stato quindi sovrapponibile a quello ricoperto a terra (e anzi, fortemente legato all’elemento tellurico) dal partigiano, che difende la propria “zolla” e il proprio ordine da un’invasione, o da un avverso ordinamento, percepito come illegittimo. Pirati, dunque, come sovvertitori e custodi ad un tempo. Un discorso assai simile, per quanto riguarda gli esiti politici, viene spesso condotto a proposito degli hacker, pirati dello spazio informatico e, allo stesso tempo, “partigiani” per esso. Possiamo trovare la stessa logica, traslata, venendo a parlare di testi e, nello specifico, di film.

Il soggetto che, quindi, mette in commercio o diffonde un film “illegalmente”, vale a dire senza rispettarne la cosiddetta proprietà intellettuale, agisce effettivamente come un pirata, nella doppia veste individuata da Schmitt. Prescindendo da contesti di criminalità più vasta, dove ad esempio la fabbricazione e il commercio di DVD contraffatti, rimpingua le casse delle mafie internazionali e ha visto, peraltro, collaborazioni tra la Camorra e le triadi cinesi, o la mafia taiwanese (3), se ci si sofferma su chi, negli anni, ha diffuso testi cinematografici servendosi di vie e supporti diversi (VHS prima, DVX, DVD, Blue-Ray, e via rete dopo), la natura ambivalente del pirata emerge nella sua pienezza. Non crediamo di renderci autori di una affermazione tabù sostenendo che la conoscenza accumulata dai cinefili di tutto il mondo è, nella sua quasi totalità, di fonte illecita; il “formante sapienziale”, almeno nella declinazione della conoscenza diretta delle fonti primarie, degli studiosi di cinema è, per la maggior parte, frutto di pratiche di pirateria che funzionano come un sovvertimento delle basilari prescrizioni del diritto d’autore e, allo stesso tempo, come un lavoro di “custodia della cultura”, fatto su e con i testi. In ogni archivio universitario, ad esempio, esistono copie di copie di copie, di DVD e videocassette destinate agli studenti, così come le videoteche private dei cinefili (o di normali “spettatori domenicali”) abbondano di copie “pirata”. Ovvio che, negli anni, i canali e i supporti utilizzati dai cinefili per diffondere i testi e per fruirne, sono cambiati enormemente. È difficile affermare con certezza se, prima dell’arrivo del videotape e poi delle videocassette (in particolare del sistema VHS, introdotto dalla Victor Company of Japan), esistessero modalità “abusive” più o meno organizzate, di fruizione e diffusione di pellicole, che trascendessero l’ambiente della pornografia e le proiezioni clandestine in Paesi dittatoriali, o con maglie censorie particolarmente strette. Tuttavia, è stato proprio il “nastro” a rendere enormemente più facile la commercializzazione e la diffusione di film, al di fuori dei canali di vendita, distribuzione, proiezione e trasmissione, ammessi dalla legge. Le pratiche illecite di divulgazione e fruizione del cinema tramite l’utilizzo delle videocassette VHS (copie di originali, copie di copie, copie di “telecinema”, o anche di messe in onda televisive), hanno, soprattutto nell’intervallo di tempo che va dalla fine degli anni Settanta agli anni Novanta, edificato quasi del tutto, la cultura dei cinefili e degli studiosi che in generale, necessitano del mezzo audiovisivo. La pirateria in questo settore ha infatti abbracciato testi assai diversi nella loro natura, dal teatro all’opera lirica, dalle riprese delle videocamere di sicurezza agli home movies: il diritto di lingua inglese è infatti solito riferirsi a questo vastissimo fenomeno, con locuzioni come media piracy, o copyright infringement of audio-visual works.

Abbiamo voluto sviluppare i contorni della figura del pirata, stagliandola sullo sfondo di luoghi sfuggenti e difficilmente normabili, poi, abbiamo anche attestato che in tempi recenti il vocabolo è stato utilizzato per i casi di violazione del diritto d’autore, di copyright infringement. La materia stessa che è stata battezzata “proprietà intellettuale”, si caratterizza in modo da costituire un’area dai contorni nebulosi: il termine è mutuato dal linguaggio del common law, ove intellectual property è un cosiddetto “termine-ombrello”, che raccoglie sotto di se numerose materie, come il copyright, la patent law (i brevetti) e la trademark law (i marchi). La stessa caratterizzazione fornita alla locuzione dalla parola property, ha portato la disciplina di tale materia (ormai abbreviata nei testi giuridici di lingua inglese con l’acronimo IP) ad atteggiare le proprie protezioni sulla linea di quelle accordate al tradizionale diritto di proprietà. Ciò trova, però, continue critiche da parte di molti intellettuali ed esponenti della dottrina, che hanno anche costituito un fronte denominato non ufficialmente copyleft, vocabolo “rubato” ad una pratica invalsa tra hacker e creatori di software, che permetterebbe di rendere liberi i programmi informatici, mediante la messa in circolazione di versioni modificate, anche in maniera insignificante, degli stessi. Anche la politica delle corti, nella materia in discussione, ha assunto posizioni contraddittorie, con linee interpretative spesso divergenti.

C’è inoltre da aggiungere che i paesi di civil law trattano tali ambiti senza un richiamo diretto e “forte” al diritto di proprietà, disciplinandoli in maniera diversa, di modo che risultino coperti da una sorta di ibridi tra diritti assoluti e diritti relativi. Se quindi si dovesse definire uno spazio di azione, una “sfera”, specifica della proprietà intellettuale, ci si scoprirebbe frequentemente in presenza di buchi e di aree, difficilmente determinabili sotto un preciso sigillo concettuale. Ancora una volta, è facile rilevare come ci si trovi in uno spazio dove il pirata riesce ad agire aggirando le poche, instabili, zone vigilate e come egli riesca a ritagliarsi il ruolo di “agitatore”, ma anche di custode della indeterminatezza. In tali casi, è proprio la difficilissima apposizione di confini, non solamente giuridici, ma anche semplicemente definitori, che permette ai testi di essere divulgati e conosciuti, altresì “contro” le regole che dovrebbero garantirne quella lecita circolazione, spesso insufficiente per una vera e diffusa conoscenza di essi: è difficile ad esempio, che al giorno d’oggi, un individuo di scolarizzazione media superiore non abbia mai fruito di un film in streaming, o non abbia mai studiato su un intero volume in fotocopia.

Bisogna dunque accettare come fattore inevitabile che i pirati continueranno a diffondere i testi con le modalità e mediante i supporti più diversi contribuendo, al di là dei fini di lucro o meno, a diffonderne, volontariamente o involontariamente, la conoscenza.